Cùius còmmoda, èius et incòmmoda

Cùius còmmoda, èius et incòmmoda [Chi ricava vantaggi da una situazione, deve sopportare anche gli svantaggi da essa derivanti]

Antico principio, tuttora applicato nel nostro ordinamento, secondo il quale il soggetto che trae vantaggi da una situazione, deve sopportare anche gli svantaggi derivanti dalla stessa.
Nell’attuale ordinamento, espressione di questo principio è, ad es., l’art. 2049 c.c. (il datore di lavoro, che trae vantaggio dall’attività dei propri dipendenti, deve sopportare anche le conseguenze dannose di tali attività).